Anno nuovo detrazione nuova!
Attivato il 1° Gennaio 2020 e previsto dalla Legge di Bilancio n. 160 del 2019, il Bonus Facciate prevede un supersconto fiscale del 90% su interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici. Con questo articolo risponderemo alle domande più frequenti, elencando i principali aspetti del Bonus.
“L’agevolazione è ammessa per tutti i tipi di edifici?”
Il Bonus Facciate nasce con l’obiettivo dichiarato di rendere più belle le città, e per questo viene riservato solo alle costruzioni presenti nelle zone A e B, quindi nei centri storici e nelle zone parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona A (quindi non di carattere storico/artistico). Restano conseguentemente esclusi immobili isolati, come anche case di campagna o immobili di tipo agricolo.
“Cosa si intende per facciata?”
Per facciata si intendono tutti i muri perimetrali compresi, ad esempio, i muri degli attici anche se questi sono in posizione arretrata rispetto al perimetro del palazzo.
Possono godere della detrazione fiscale al 90% quindi:
- Le strutture opache della facciata;
- Balconi;
- Ornamenti e fregi.
“Quali sono gli interventi ammessi?”
Gli interventi ammessi vanno dalle opere sull’intonaco, alla pittura delle ringhiere dei balconi, al rifacimento dei sottobalconi per balconi aggettanti, a quanto necessario per il mantenimento di ornamenti e fregi...
Al contrario, non consentono l’accesso alla detrazione tipologie di interventi effettuati sui tetti, sostituzione di pluviali e grondaie, sostituzione di infissi e persiane, impianti di illuminazione.
“C’è un limite minimo o massimo di spesa per poter accedervi?”
La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari; si accede allo sconto fiscale anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria. In poche parole, basterebbe anche semplicemente tinteggiare le pareti esterne dell’edificio.
“Cosa occorre per poter fruire del Bonus Facciate?”
Di fondamentale importanza è che i pagamenti siano tracciabili, ovviamente, ed effettuati tramite bonifici bancari e similari, e sostenute nell’anno 2020. La detrazione sarà ripartita su 10 rate annuali di pari importo (comma 222).
Inoltre il Bonus facciate è cumulabile con tutte le altre misure a risparmio energetico come Ecobonus, bonus ristrutturazioni etc..
Bonus Facciate ed efficienza energetica
Il comma 220 inserisce un vincolo specifico quando si tratta di intervenire sull’intonaco dell’edificio. Infatti, nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di semplice tinteggiatura, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico od interessino il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, è possibile usufruire delle detrazioni a patto di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Ruolo molto importante quindi viene riservato alla possibilità di applicare intonaci termici e termoisolanti, consentendo di rientrare nei parametri previsti dalla legge.
Per consulenze e chiarimenti, non esitate a contattarci!